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La prima volta di
Brunetta
Tutti i dipendenti che svolgono la loro attività in luogo
pubblico o aperto al pubblico nei confronti di un'utenza indistinta devono
esporre un cartellino identificativo con nome e cognome. Il dipendente che
non lo fa e il superiore che lascia correre vanno puniti. Parola di Renato
Brunetta, cui si deve la circolare del 17 febbraio scorso diramata per
ricordare l'obbligo alle amministrazioni pubbliche, istruzione compresa.
Obbligo stabilito dall'art. 69 del d.l.vo n. 150 dell'anno scorso. Invece
del cartellino il dipendente può esporre una scheda sulla propria
scrivania. Il ministro scrive che la scelta tra cartellino e scheda è
adottata dall'amministrazione di appartenenza ma il decreto legislativo
lascia intendere che possa decidere il dipendente. Il ministro sembra
anche suggerire che ogni amministrazione possa ampliare le informazioni
contenute sul cartellino (nome e cognome).
Nella scuola gli insegnanti possono anche non indossare il
cartellino quando fanno lezione, i loro alunni non sono una platea
indistinta, ma devono farlo quando si presentano in assemblea generale o
ai colloqui e nelle altre occasioni pubbliche legate all'esercizio della
loro funzione. Il personale di segreteria e i bidelli, quando ricevono il
pubblico, pure. Anche il dirigente scolastico e il direttore di segreteria
lo devono indossare. Se il ricevimento del pubblico ha luogo presso le
rispettive postazioni di lavoro, scrivanie, sportelli, il personale può
anche deporre il cartellino ed esporre la targa, o esibire entrambi.
A onor del vero il cartellino i dipendenti pubblici, spesso
anche quelli non direttamente a contatto con il pubblico, già lo
indossano, e non per un doveroso quanto libero atto di cortesia verso gli
utenti. Lo stabiliscono le varie carte dei servizi, previste dall'art. 2,
primo comma, del d.l. 163/1995 (conv. in legge 273/1995) e adottate negli
anni novanta per quasi tutti i settori amministrativi. Tra di esse, quella
relativa all'istruzione, il cui schema generale è stato approvato con
decreto 7 giugno 1995 del presidente del consiglio dei ministri Dini. Al
punto 8.12 dello schema si prevede, infatti, che «gli operatori scolastici
devono indossare il cartellino di identificazione», e si tratta degli
operatori scolastici presso l'ingresso e gli uffici (d.p.c.m. 7 giugno
1995).
E c'è pure altro precedente, quello del presidente del
consiglio dei ministri Ciampi, che con direttiva 27 gennaio 1994 aveva
suggerito ai soggetti erogatori di servizi pubblici di trattare gli utenti
«con rispetto e cortesia» nonché di «indicare le proprie generalità».
Mario D'Adamo
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